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A.B.E.O.
VERONA
ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO ONCOLOGICO
STATUTO
ALLEGATO A) AL REP. N. 42292 RACC. N. 4393
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO
- VERONA –
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TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI |
Art.
1) – (DENOMINAZIONE E SEDE)
E’ COSTITUITA L’Organizzazione di
volontariato denominata “ASSOCIAZIONE BAMBINO
EMOPATICO ED ONCOLOGICO – VERONA”,
pure indicata con la sigla “ABEO –
VR”.
L’organizzazione ha sede in Verona, Via
Fonte Tognola, 4 - Cà di David 37066.
Art. 2)
– (STATUTO E REGOLAMENTO)
L’organizzazione di volontariato “ASSOCIAZIONE
BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO – VERONA”,
è retta dal presente Statuto, nei limiti
della Legge 11.08.1991 n. 266, delle leggi regionali
e statali e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico.
Il regolamento che sarà deliberato dall’assemblea
a maggioranza assoluta dei presenti, disciplina,
nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti
relativi all’attività dell’organizzazione.
Art. 3)
– (EFFICACIA DELLO STATUTO)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti
all’Organizzazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
e di attività dell’Organizzazione
stessa.
Art. 4)
– (MODIFICA DELLO STATUTO)
Il presente statuto è modificato con deliberazione
dell’Assemblea, con la maggioranza dei due
terzi dei componenti.
Art. 5)
– (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)
Lo statuto è interpretato secondo le regole
dell’interpretazione dei contratti e secondo
i criteri dell’Art. 12 delle preleggi al
Codice Civile. |
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE |
Art.
6) – (SOLIDARIETA’)
L’organizzazione persegue il fine della
solidarietà umana, civile, culturale, sociale
ed economica in casi particolari.
- L’Organizzazione non ha scopo di lucro.
- L’Organizzazione è estranea a qualsiasi
partito politico.
Art. 7)
– (FINALITA’ NEL SETTORE)
L’organizzazione persegue finalità
specifiche nel settore socio-sanitario ed assistenziale:
essa, infatti, si propone di promuovere tutte
le iniziative possibili a favore del bambino emopatico
ed oncologico sotto il profilo della prevenzione,
della diagnosi precoce, del trattamento ottimale,
della riabilitazione e della socializzazione,
intesa, quest’ultima, come inserimento in
una vita normale senza limiti d’età.
Art. 8)
– (AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA’)
L’attività dell’organizzazione
si esaurisce nell’ambito territoriale veneto. |
| TITOLO III
I SOCI
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Art.
9) – (TIPOLOGIA ED AMMISSIONE)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte
le persone fisiche che ne condividono le finalità
e sono mosse da spirito di solidarietà.
Si distinguono di seguito i Soci Ordinari, Sostenitori
o Simpatizzanti, Benemeriti ed Onorari.
- Sono Soci Ordinari i soci che contribuiscono
alla gestione dell’Organizzazione, nel perseguimento
dei fini istituzionali, con il versamento di quote
d’iscrizione che verrà stabilita
annualmente dall’Assemblea.
- Sono Soci sostenitori o Simpatizzanti, i soci
che contribuiscono all’Organizzazione con
il versamento di quote libere o con apporti occasionali
diversi.
- Sono Soci Benemeriti i soci che contribuiscono
finanziariamente in misura rilevante allo sviluppo
dell’Organizzazione.
- Sono Soci Onorari i medici, gli operatori sanitari
e sociali, le personalità eminenti italiane
e straniere, che contribuiscono con Apporti scientifici
e culturali all’attuazione degli scopi dell’Organizzazione.
- L’adesione all’Organizzazione è
deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda
scritta del richiedente per i soci Ordinari e
Simpatizzanti e previo accordo orale per i soci
Onorari e Benemeriti. Il Consiglio Direttivo può
limitare temporaneamente l’ingresso di nuovi
soci Ordinari “non genitori di bambini emopatico
ed oncologici”; tale limitazione può
essere protratta per tempi più lunghi solo
in base a delibera dell’Assemblea ordinaria.
Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 Art. 4, “gli
Aderenti che presenta attività di volontariato”
vengono elencati in apposito elenco o registro
oppure in un verbale del Consiglio Direttivo;
tale elenco può essere consultato dagli
aderenti.
Art.
10) – (DIRITTI)
Gli aderenti ad eccezione dei soci onorari hanno
diritto di intervenire nelle Assemblee e di eleggere
il Consiglio Direttivo; a far data dal 31.12.1993
tale diritto sarà acquisito con almeno
sei mesi di iscrizione; i genitori di bambini
emopatico ed oncologici acquisiscono il diritto
al momento dell’accoglimento dell’iscrizione.
- Gli aderenti hanno i diritti d’informazione
e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
Tutti gli aderenti all’Organizzazione hanno
il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente
sostenute nello svolgimento delle attività
istituzionali, o per le spese urgenti anticipate,
nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo,
Art.
11) – (DOVERI)
I soci dell’Organizzazione devono svolgere
la propria attività in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
I soci non possono ricevere compensi per l’attività
svolta o per prestazioni rese, in qualsiasi forma,
a favore dell’Organizzazione.
Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno
dell’Organizzazione è animato da
spirito di solidarietà ed attuato con correttezza,
buona fede, onestà, probità, rigore
morale, ecc.
Art.
12) – (ESCLUSIONE)
Il socio, che contravvenga ai doveri stabiliti
dalli statuto, può essere escluso dall’Organizzazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea,
dopo che sono state ascoltate le giustificazioni
della persona.
La qualità di socio si perde altresì
per decesso, dimissioni, morosità di oltre
un anno accertata dal Consiglio Direttivo o per
altre cause che potranno essere ritenute valide
dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualità
di socio, per qualsiasi forma dovuta, esclude
il socio da qualsiasi rivalsa sul patrimonio o
fondo comune dell’Organizzazione, come pure
dal rimborso della quota versata, rimanendo salvo
il diritto ad incassare eventuali indennizzi derivanti
da assicurazioni stipulate dall’Organizzazione.
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TITOLO IV
GLI ORGANI |
Art.
13) – (INDICAZIONE DEGLI ORGANI)
Sono organi dell’Organizzazione:
- L’Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
CAPO I – L’ASSEMBLEA
Art.
14 ) – (COMPOSIZIONE)
L’Assemblea è composta dagli aderenti,
fatto salvo quanto disposto dall’art.
10.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio o, in caso di assenza, in ordine
dal Vice Presidente, o dal Consigliere più
anziano.
Art.
15) – (CONVOCAZIONE)
L’assemblea si riunisce in via ordinaria
una volta all’anno, su convocazione del
Presidente oppure del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno
un quinto dei soci.
Il Presidente convoca l’Assemblea con
avviso scritto contenente l’ordine del
giorno. Una copia di tale avviso sarà
affissa nella sede dell’Organizzazione,
in apposita bacheca, almeno 10 (dieci) giorni
prima del giorno della convocazione.
L’Assemblea viene convocata in prima e
in seconda convocazione nello stesso giorno,
con intervallo di almeno mezz’ora.
Art.
16) – (VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA)
L’Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza della
maggioranza degli aderenti; è validamente
costituita in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
I soci possono farsi rappresentare da altri
soci, anche se membri del Consiglio Direttivo,
mediante delega sottoscritta; la delega a membri
del Consiglio non è valida per deliberazioni
in merito alla responsabilità. Ciascun
socio non potrà rappresentare più
di cinque soci.
Il Presidente dell’Assemblea costata la
regolarità delle Convocazioni, delle
deleghe, ed in genere del diritto di intervento
nell’assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il
segretario dell’Assemblea anche non socio.
Art.
17) – (FUNZIONI)
L’Assemblea è il massimo organismo
dell’Associazione.
E’ compito dell’Assemblea:
- esaminare i problemi del settore, indicare
gli obiettivi di massima e tracciare le direttive
generali di attuazione;
- deliberare sulla relazione annuale del Presidente,
concernente l’attività dell’Organizzazione.
- deliberare sul conto consuntivo dell’anno
precedente e sul bilancio preventivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare se dotare l’Organizzazione
di Revisore dei Conti e di Probiviri ed eventualmente
eleggerli,
- deliberare se e come modificare lo statuto;
- Procedere, se necessario, allo scioglimento
dell’Organizzazione e alla nomina dei
liquidatori, a norma di legge;
- stabilire l’ammontare delle quote associative.
Art.
18) – (VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE)
L’Assemblea delibera a maggioranza dei
voti dei presenti. Ciò non vale per la
modifica dello Statuto, per la quale si rimanda
all’art. 4.
I voti sono palesi tranne quelli riguardanti
le persone.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea
sono riassunte in un verbale redatto dal segretario
e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente,
nella sede dell’Organizzazione.
Ogni aderente all’Organizzazione ha diritto
di consultare il verbale.
CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.
19) – (COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA)
Il Consiglio Direttivo è costituito da
nove membri, eletti dall’Assemblea fra
gli aderenti ad eccezione dei soci onorari;
- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre
anni ed i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio nel suo seno elegge il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere
e il Responsabile delle Pubbliche Relazioni;
queste cinque persone costituiscono la Giunta
che avrà i compiti fissati periodicamente
dal Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può delegare altre
cariche, qualora le ritenga valide ai fini operativi.
Il Consiglio direttivo può avvalersi
di comitati tecnico-scientifici o di tecnici,
con funzioni di consulenza per specifici problemi
operativi nell’ambito dell’Organizzazione.
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare,
senza diritto di voto e a solo titolo di consultivo,
i rappresentanti dei vari comitati, e altri
soci, se invitati dal Presidente previo accordo
con i Consiglieri.
Art.
20) – (FUNZIONI)
Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Organizzazione,
fatta eccezione per le operazioni immobiliari
o ipotecarie o per le accettazioni di donazione
di immobili, per le quali operazioni è
investita l’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre i
bilanci da sottoporre all’Assemblea; deliberare
intorno all’assunzione di spese previste
o comunque urgenti, nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio e delle disponibilità
finanziarie dell’Organizzazione; provvedere
alla stipulazione di contratti; provvedere all’organizzazione
degli uffici e alla eventuale assunzione di
personale dipendente; promuovere tutte le iniziative
necessarie al perseguimento degli scopi sociali,
nei limiti istituzionali e dei programmi di
massima deliberati dall’Assemblea.
Art.
21) – (CONVOCAZIONE E VALIDITA’)
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente
con la frequenza e con le modalità che
saranno fissate dal Regolamento, e comunque
quando almeno tre consiglieri lo richiedano.
Il Consiglio Direttivo è validamente
insediato con la presenza della maggioranza
dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente
o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o
dal Consigliere più anziano.
Art.
22) – (VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE)
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
dei presenti, in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
riassunte in un verbale redatto dal Segretario
e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente,
nella sede, dell’Organizzazione.
Ogni socio ordinario ha il diritto di consultare
il verbale.
CAPO III – IL PRESIDENTE –IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI – IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Art.23
– (ELEZIONE E DURATA)
Il Presidente del Consiglio Direttivo è
eletto dal Consiglio direttivo, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Ai fini dell’elezione
del Presidente il Consiglio è presieduto
dal consigliere più anziano.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
L’assemblea, con la maggioranza dei due
terzi, può revocare il Presidente. Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendosi
tutti i poteri in caso di sua assenza o impedimento.
Art.
24 – (FUNZIONI)
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta
l’Organizzazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo, propone le materie da trattare
nelle sedute del Consiglio stesso, dà
esecuzione alle delibere del Consiglio, sovrintende
agli uffici e al personale addetto ed ha facoltà
di delegare le proprie funzioni ai membri del
Consiglio Direttivo per specifiche materie e
per compiti determinati. Il Presidente stipula
le convenzioni e i contratti e compie tutti
gli atti giuridici relativi all’Organizzazione,
previo consenso del Consiglio Direttivo.
Art.
25 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato,
è costituito da tre componenti effettivi
e due da supplenti eletti dall’Assemblea.
Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Nel Collegio dei revisori dei Conti non possono
essere eletti i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio esercita il potere e le funzioni
previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice
Civile. Esso agisce di propria iniziativa su
richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione
anche di uno solo aderente fatta per iscritto
e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea
con relazione scritte, firmata e distribuita
a tutti gli aderenti.
Art.
26 – (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è
costituito da tre componenti effettivi e da
due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso
elegge nel suo seno il Presidente. Nel Collegio
dei probiviri non possono essere eletti i membri
del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito
di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti,
tra questi e l’organizzazione o i suoi
organi, tra i membri degli organi e tra gli
organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo
senza formalità di procedure. Il lodo
emesso è inappellabile. |
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE |
Art.
27 – (INDICAZIONE DELLE RISORSE)
Le risorse economiche dell’Organizzazione
sono costituite da:
- quote associative,
- beni mobili ed immobili,
- contributi,
- donazioni, lasciti,
- rimborsi,
- proventi e derivanti da attività commerciali
o produttive marginali,
- ogni altro tipo di entrate.
Art.
28 – (I BENI)
I beni dell’Associazione sono: beni immobili,
beni registrati, mobili e beni mobili.
I beni immobili e i beni registrati mobili, nonché
i beni collocati nella sede dell’Organizzazione,
sono elencati nell’inventario, che è
depositato presso la sede dell’Organizzazione
e può essere consultato dagli Aderenti.
Il patrimonio dell’Organizzazione ammonta
complessivamente a £. 328.870.556 (lire
trecentoventottomilioniottocentosettantamilacinquecentocinquantasei).
Art.
29 – (I CONTRIBUTI)
I contributi degli aderenti sono costituiti:
- dalla quota di iscrizione annuale, stabilita
dall’Assemblea annualmente;
- dai contributi straordinari elargiti dagli Aderenti,
dalle persone Fisiche e Giuridiche.
Art.
30 – (LE EROGAZIONI, LE DONAZIONI E I LASCITI)
Le erogazioni liberali in denaro, i premi di liberalità
per contributo volontario e le donazioni sono
accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera
sulla utilizzazione di essi, in armonia con le
finalità statutarie dell’Organizzazione.
Il Presidente attua le delibere del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea e compie i relativi
atti giuridici.
Art.
31) – (I RIMBORSI)
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività
dipendenti da convenzioni sono accettati dall’Assemblea.
L’Assemblea delibera sull’utilizzazione
dei rimborsi, che dovrà essere in armonia
con le finalità statutarie dell’Organizzazione.
Il Presidente dà attuazione alla deliberazione
dell’Assemblea e compie i relativi atti
giuridici.
Art.
32) – (PROVENTI DERIVATI DA ATTIVITA’
MARGINALI)
I proventi derivanti da attività commerciali
o produttive marginali sono inseriti in apposita
voce del bilancio dell’Organizzazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione
dei proventi, che deve comunque essere in armonia
con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Il Presidente dà attuazione alla delibera
dell’Assemblea, e compie i conseguenti atti
giuridici.
Art.
33) – DEVOLUZIONE DEI BENI)
In caso di scioglimento o cessazione dell’Organizzazione,
i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti
ad Organizzazioni con identiche finalità.
I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti
ai proprietari. |
TITOLO VI
IL BILANCIO |
Art.
34) – (BILANCIO CONSUNTIVOE E PREVENTIVO)
Il bilancio dell’Organizzazione è
annuale e decorre dall’ 01.01 al 31.12 di
ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte
le entrate e le spese relative al periodo di anno
e viene approvato entro 31 Marzo di ogni anno.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni
di spesa e d’entrata per l’esercizio
annuale successivo e viene approvato entro il
31 marzo di ogni anno.
Art.
35) – (FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO)
Il bilancio consuntivo è elaborato dal
Consiglio Direttivo; esso contiene le singole
voci di spesa e di entrata relative al periodo
di un anno.
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale
successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni
delle spese e delle entrate relative all’esercizio
annuale successivo.
Art.
36) – (CONTROLLO SUL BILANCIO)
Il bilancio consuntivo verrà trasmesso
al Collegio dei revisori dei Conti, se nominato,
per l’esame e perché riferisca con
relazione scritta all’Assemblea.
Il bilancio, consuntivo e preventivo, è
controllato dal Tesoriere con il Presidente e
il Vice Presidente. Il controllo è limitato
alla regolarità contabile delle spese e
delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese
o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti
all’Assemblea.
Art.
37) – (APPROVAZIONE DEL BILANCIO)
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea
con voto palese, con la maggioranza dei presenti,
entro il termine di legge.
Il bilancio consuntivo e l’eventuale relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti sono depositati,
presso la sede dell’Associazione almeno
10 giorni prima dell’Assemblea e possono
essere consultati da ogni aderente. Il bilancio
preventivo è approvato dall’Assemblea
con voto palese, con la maggioranza dei presenti.
Il bilancio preventivo è depositato presso
la sede dell’Associazione almeno 10 giorni
prima della seduta, e può essere consultato
da ogni aderente. |
TITOLO VII
LE CONVENZIONI |
Art.
38) - (DELIBERAZIONI DELLE CONVENZIONI)
Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato
e altri enti soggetti sono deliberate dall’Assemblea.
Copia di ogni convenzione è custodita,
a cura del Presidente, nella sede dell’Organizzazione.
Art.
39) – (STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE)
La convenzione è stipulata dal Presidente
dell’Organizzazione di volontariato.
Art.
40) – (ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE)
Il Consiglio del Direttivo delibera sulle modalità
di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art.
41) – (DIPENDENTI)
L’Organizzazione di volontariato può
assumere dei dipendenti, i cui rapporti sono disciplinati
dalla legge e dal relativo contratto di lavoro
collettivo.
I dipendenti sono, ai sensi di Legge e di regolamento,
assicurati contro le malattie e gli infortuni
e per la responsabilità civile verso terzi.
E operano nei limiti della legge 266/91 art. 3
comma 4.
Art.
42) – (COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO)
L’Organizzazione di volontariato, per sopperire
a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera
di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l’Organizzazione e i collaboratori
di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi
di Legge, assicurati contro le malattie e gli
infortuni e per la responsabilità civile
contro terzi. E operano nei limiti della Legge
266/91 art. 3 comma 14.
TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’
Art.
43) – (RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE
DEGLI ADERENTI)
Gli aderenti all’Organizzazione, che prestano
attività di volontariato in quanto tali,
sono elencati in apposito elenco e registro o
almeno in un verbale del Consiglio Direttivo,
e sono assicurati per le malattie e gli infortuni
e per la responsabilità civile contro terzi,
in conformità alle norme di legge.
Art.
44) – (RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE)
L’Organizzazione di volontariato risponde,
con le proprie risorse economiche, dei danni causati
per inosservanza delle convenzioni e dei contratti
stipulati.
L’Organizzazione di volontariato può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra-contrattuale della organizzazione
stessa.
TITOLO X
RAPPORTI CON EENTI E CON ALTRI SOGGETTI
Art.
45) – (RAPPORTI CON ENTI E CON SOGGETTI
PRIVATI)
L’Organizzazione di volontariato coopera
con enti e con altri soggetti privati, per il
perseguimento delle finalità di solidarietà
umana, civile, culturale sociale ed economica.
TIOLO XI
RIFERIMENTO A NORME DI LEGGE
Art.
46) – (RIFERIMENTO A NORMA DI LEGGE)
Per quanto non previsto dal presente statuto,
si fa riferimento alle norme di legge in materia. |
Verona, 11-6-1997
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Viapiana |
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